Pubblicato il 09/11/2020

N. 11598/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05617/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5617 del 2020, proposto da Rangers srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ruggero Ippolito, Paola Battistini, Francescopaolo Chirico, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

nei confronti

Poliziotto Notturno srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della determina n.785126 del 15 giugno 2020, di esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto pubblico relativo ai servizi di vigilanza fissa presso gli edifici della Consob e dell’AGCM siti in Roma (lotto 5), in subordine del §2.5 del Disciplinare, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con declaratoria di inefficacia del contratto, nel frattempo eventualmente stipulato, e aggiudicazione della gara in proprio favore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Poliziotto Notturno srl;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con bando pubblicato il 25 ottobre 2019 la Banca d’Italia indiceva una gara, in modalità telematica, con procedura aperta e metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto pubblico dei servizi di vigilanza fissa, reception e telesorveglianza, diviso in 6 lotti, della durata di 72 mesi.

Con determina n.785126 del 15 giugno 2020 la stazione appaltante escludeva dalla gara per il lotto 5, relativo ai servizi di vigilanza fissa presso gli edifici della Consob e dell’AGCM siti in Roma, la concorrente Rangers srl, che aveva conseguito il punteggio più alto.

La Banca d’Italia segnalava sul punto che l’offerta economica era priva della firma digitale del rappresentante legale della Società, come invece richiesto ex §2.5 del Disciplinare; che nello specifico la Ditta non era riuscita a completare la procedura di invio, essendosi determinata a operare il prossimità della scadenza del termine, fissato per le ore 16:00:00 del 16 dicembre 2019, ex punto IV.2.2 del Bando e §2.2 del Disciplinare; che la mancata sottoscrizione era dunque imputabile alla condotta negligente della concorrente; che trattavasi di irregolarità essenziale non sanabile col ricorso a soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016 e §2.5 del Disciplinare; che detta sottoscrizione era essenziale non solo per garantire la provenienza e l’integrità dell’offerta, ma anche per vincolare il proponente al suo contenuto, in ossequio ai principi della certezza e della parità di trattamento; che nemmeno erano stati riscontrati malfunzionamenti nel portale di accesso.

Rangers spa impugnava il provvedimento di esclusione, unitamente in via subordinata al §2.5 del Disciplinare, deducendo la violazione dell’art.83, commi 8, 9 del D.Lgs. n.50 del 2016, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., del principio del favor partecipationis nonché l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento, del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, dell’irragionevolezza, perplessità e illogicità.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che trattavasi di procedura digitale telematica; che per presentare l’offerta si era prima accreditata al portale, come richiesto, per il tramite del proprio rappresentante legale, con utilizzo della firma digitale, ricevendo le relativa credenziali di accesso; che si era dunque fatto accesso alla piattaforma con la relativa password, compilato il modulo dell’offerta e caricata la stessa, entro i termini fissati nella lex specialis di gara; che il relativo file era dunque riconducibile con certezza a Rangers srl; che del resto la stessa stazione appaltante in prima battuta valutava detta offerta, assegnando il corrispondente punteggio e abbinandola alla stessa Rangers srl; che dunque la mancata sottoscrizione poteva rappresentare al più un’irregolarità formale sanabile, non essendovi dubbi sull’effettiva avvenuta presentazione dell’offerta e sulla sua riconducibilità a Rangers srl.

Veniva in ultimo richiesta la declaratoria di inefficacia del contratto, nel frattempo eventualmente stipulato, e l'aggiudicazione della gara in proprio favore.

Poliziotto Notturno srl, collocata prima nella graduatoria provvisoria per il lotto 5, una volta esclusa la ricorrente, si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.

La Banca d’Italia si costituiva del pari in giudizio per il rigetto dell’impugnativa, deducendone l’infondatezza nel merito con apposita memoria.

Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.

Seguivano le repliche delle parti costituite.

Nell’udienza del 14 ottobre 2020 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio, in adesione all’orientamento giurisprudenziale prevalente sulla questione in trattazione, reputa il ricorso destituito di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che la gara in questione, svolta con modalità telematica, prevedeva come termine ultimo di presentazione dell’offerta le ore 16:00:00 del 16 dicembre 2019, ex punto IV.2.2 del Bando e §2.2 del Disciplinare; che la procedura di presentazione dell’offerta economica contemplava, come ineludibile passaggio, la sua sottoscrizione con firma digitale (cfr. Istruzioni per l’utilizzo del portale, doc.4 al ricorso), a cura del rappresentante legale della Ditta proponente, producendosi in difetto, un’irregolarità essenziale non sanabile, ex §2.5 del Disciplinare; che Rangers srl non era riuscita a completare la procedura di invio, con mero caricamento sulla piattaforma digitale dell’offerta priva di sottoscrizione, essendosi determinata a operare in prossimità della scadenza del termine suddetto; che non erano stati riscontrati malfunzionamenti del sistema telematico.

Orbene, tanto precisato, va rilevato che la sottoscrizione dell’offerta con firma digitale non solo è volta a garantire la provenienza e l’integrità dell’offerta medesima, ma è anche diretta a vincolare il proponente al suo contenuto, assicurando la serietà, affidabilità e insostituibilità della stessa (cfr., in termini, TAR Piemonte, I, n.16 del 2020, TAR Lazio, III quater, n.8605 del 2019); che la mancanza di detta firma riveste dunque i caratteri di essenzialità, ex §2.5 del Disciplinare, a fronte del principio di certezza dei rapporti, e conduce pertanto all’esclusione dalla gara.

Giova ancora evidenziare sul punto che non poteva risultare sufficiente l’utilizzo della firma digitale nella sola precedente fase di accreditamento al portale telematico; che il successivo accesso al portale medesimo mediante semplice password con relativa compilazione dell’offerta, al di là del mancato completamento della prescritta procedura di presentazione dell’offerta stessa, non poteva offrire le stesse garanzie, nei predetti termini di serietà, affidabilità e insostituibilità, assicurati da una proposta sottoscritta con la firma digitale; che inoltre non era possibile accedere al rimedio del soccorso istruttorio, atteso che lo stesso è escluso, ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016, in relazione, tra l’altro, a mancanze essenziali dell’offerta economica, quali il difetto di sua sottoscrizione (cfr. TAR Marche, n.138 del 2020 e ancora TAR Piemonte, I, n.16 del 2020, Cons. Stato, V, n.5751 del 2019); che pertanto, sotto tale profilo, il §2.5 del Disciplinare si sottrae alla dedotta censura di illegittimità; che diversamente operando poi, e avendo gli altri concorrenti di contro sottoscritto digitalmente l’offerta economica, in osservanza delle chiare e univoche prescrizioni della lex specialis, la stazione appaltante avrebbe violato il principio della parità di trattamento dei partecipanti alla procedura (cfr. ancora Cons. Stato, V, n.5751 del 2019); che non poteva rilevare in ultimo il fatto che all’offerta della ricorrente fosse stato attribuito un punteggio, giacchè la Commissione di gara segnalava subitaneamente il difetto della sottoscrizione digitale, quale irregolarità essenziale non sanabile, sanzionabile con l’esclusione, non inserendo nemmeno la ricorrente nella graduatoria provvisoria (cfr. seduta del 1° giugno 2020, doc.10 atti Banca d’Italia).

Ne consegue che l’atto di esclusione impugnato appare esente dai vizi dedotti.

In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.5617/2020 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Silvio LomazziElena Stanizzi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO