04 Aprile –TAR. E’ illegittima l'esclusione di una ditta da una gara di appalto di servizi, disposta per asseriti gravi illeciti professionali, motivata con esclusivo riferimento al fatto che «il concorrente interessato ha omesso di dichiarare, nella domanda di partecipazione, di essere stato destinatario, in precedenza, di un provvedimento della stessa P.A. appaltante, di revoca dell’aggiudicazione di altra gara, ove, in relazione a tale aggiudicazione, nonostante che la stessa ditta abbia svolto il servizio per alcuni mesi, non sia mai intervenuta la formale stipula del contratto di appalto». Invero «l’onere dichiarativo di gravi illeciti professionali, posto in capo all’operatore economico partecipante ad una pubblica gara, attiene esclusivamente a carenze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, a seguito del perfezionamento del medesimo accordo negoziale e non anche nella fase precedente alla stipula dello stesso».
Consulta qui il Tar Campania, sentenza n.466/2018...