8 giugno 2020 TAR. Il principio della immodificabilità dell’offerta economica sancito dall’art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. si riferisce – a ben vedere – alle dichiarazioni negoziali di volontà (nella specie, il ribasso offerto sull’importo a base d’asta, pari al 12,49%) e non alle mere dichiarazioni di scienza, quale è la indicazione (nell’ambito dell’offerta economica) del costo della manodopera, finalizzata alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 97, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm., “con il limite della radicale modificazione della composizione dell’offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l’equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni)” (T.A.R. Toscana, Sezione I, 30/08/2018, n. 1161); sicché, nel caso in questione, la lieve modifica, in sede di giustificazioni presentate nel procedimento di verifica dell’anomalia, del costo della manodopera indicato nell’offerta economica dell’aggiudicataria non concreta una modifica dell’offerta economica, poiché sia...