12 Aprile – CDS. È legittima la scelta della Pubblica Amministrazione che indica una gara composta da un unico «se i servizi da affidare rivestono carattere unitario e rispondono alla medesima finalità». Infatti «il principio della suddivisione in lotti previsto dall’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 può essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata e che è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse dimensioni” in lotti».
Consulta qui il Consiglio di Stato, Sez V, sentenza n.2044/2018