21 Marzo 2018 – ANAC. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 56/2017, si è reso necessario l’aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 4 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Con deliberazione n. 206 del 01 marzo 2018, l’Autorità ha precisato in primis che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2017, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono non solo nel rispetto del principio enunciati dall’ art. 30, comma 1, ma anche ai sensi dell’art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e dell’art. 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Dunque «le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio».
Alcuni importanti chiarimenti sono stati resi in relazione al principio di rotazione relativamente gli affidamenti e gli inviti.
Il principio si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico «categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati». Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. In ogni caso, l’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.
In materia di requisiti «l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante». L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
Infine «per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti».