16 Marzo 2018 – CDS. Il criterio di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso può essere adoperato nelle procedure per «l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate». Infatti, in tali casi «può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico». Per i contratti con caratteristiche standardizzate «non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettate allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese».

Consulta qui il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. n.1609 del 13/03/2018

 

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