14 Marzo 2018 – TAR. È illegittima la scelta della Stazione Appaltante di indire una procedura negoziata senza bando laddove non si riscontrino le condizioni ex art 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016.
Nello specifico la sussistenza di un diritto esclusivo «non implica che il bisogno del contraente non possa essere soddisfatto anche ricorrendo ad altri prodotti o processi.
Deve essere verificata in concreto l’infungibilità: va riscontrata l’impossibilità di ricorrere a fornitori o soluzioni alternative, attraverso consultazioni di mercato comunitari e/o extraeuropei».
Consulta qui il Tar Lombardia, sez. I, sentenza 21 febbraio 2018, n. 500