Con delibera n. 1362 del 20/12/2017, Anac ha stabilito che l’attestazione Soa costituisce condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare, «senza che vi sia la necessità (o meglio l’onere) per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione». Tale principio «fermo restando la vigenza – in attesa dell’adozione delle specifiche linee guida in tema di qualificazione degli operatori economici – del regime transitorio (art. 216, comma 14 del Codice) che fa salve le norme del DPR 207/2010 in tema di qualificazione degli operatorie economici, viene sancito dall’ art. 60 del citato Regolamento 207, il quale prevede espressamente che l’attestazione di qualificazione costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici».