La Commissione speciale  del Consiglio di Stato  ha reso parere 22 dicembre 2017 n. 2698  relativamente l’aggiornamento delle linee guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. In particolare,tra le tematiche affrontate la Commissione ha rilevato che «l’ampliamento delle forme di partecipazione del geologo all’interno della struttura di progettazione (…) risponde a condivisibili finalità pro-concorrenziali».

A questo riguardo, in linea con quanto previsto ai fini della qualificazione delle società di professionisti «il geologo può essere anche un dipendente oppure un collaboratore “che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”». Tale prescrizione «riveste carattere puntuale ed andrebbe quindi armonizzata con la natura non vincolante delle linee guida, quanto meno con riguardo alla sua formulazione e, eventualmente, alla previsione delle possibili conseguenze sul piano giuridico e pratico derivanti dalla sua mancata osservanza».

La Commissione ritiene inoltre non legittima la modifica introdotta nella parte relativa alle “Indicazioni operative” relative all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, laddove si prevede che l’amministrazione “può ricorrere” alle «professionalità interne per i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo e tecnologico, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016» La norma non modificata dal correttivo, infatti «si esprime in termini di obbligatorietà dell’utilizzo dei progettisti interni alle amministrazioni, come si desume dall’uso dell’indicativo “ricorrono3», anziché in termini di facoltà, come invece pare doversi evincere dalla modifica in esame». Infine, per quanto concerne «la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione (…), la presa d’atto dell’abrogazione ad opera del decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56 del 2017 del sistema di tariffe minime previsto dall’art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 va accompagnata dal necessario coordinamento con la recente introduzione dell’obbligo di riconosce “alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti” dalla pubblica amministrazione un “equo compenso”, ai sensi dell’art. 19-quaterdecies, comma 3, della legge 4 dicembre 2017, n. 172». Analogamente la Commissione segnala «l’esigenza di coordinamento della parte delle linee guida dedicata al responsabile unico del procedimento con la nuova disciplina dedicata a questa figura».

Qui Parere  Cds Comm. Spec. n.2698 /2017

 

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