30 novembre 2021 TAR. Il rapporto tra consorzio stabile e consorziata esecutrice non può essere configurato come un rapporto meramente interno e privo di rilevanza esterna (nei riguardi della stazione appaltante), come emerge dalle previsioni dell’art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 (che prescrive l’obbligo per il consorzio stabile di indicare la consorziata per la quale concorre e il divieto di partecipazione di questa, in altra forma, alla medesima gara) e dell’art. 47, comma 2, del medesimo decreto (che contempla la responsabilità solidale e l’esclusione della fattispecie del subappalto nei rapporti tra consorzio stabile e consorziata esecutrice); la partecipazione del consorzio stabile alla procedura di gara realizza la causa concreta del patto consortile e, proiettando l’accordo nella reale operatività dei contratti pubblici, dà allo stesso rilevanza esterna.