21 settembre 2021 TAR. Il costituendo R.T.I. aggiudicatario avrebbe presentato la propria offerta tecnica con modalità non conformi alla disciplina prevista al riguardo dal disciplinare di gara, avendo inoltrato all’Amministrazione appaltante parte della Relazione tecnica tramite normale e come tale conoscibile da chiunque, posta elettronica certificata (PEC) e non mediante la piattaforma telematica prevista dall’art. 3 della lex specialis. Tale circostanza assumerebbe un rilievo viziante della offerta sotto plurimi profili. L’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/16 prevede la tassatività della cause di esclusione di talchè in nessun caso la violazione della previsione secondo cui la relazione tecnica avrebbe dovuto essere contenuta in un unico file avrebbe potuto determinare l’esclusione della aggiudicataria. Il difetto di un allegato alla documentazione relativa all’offerta tecnica avrebbe potuto condurre all’esclusione solo nel caso in cui non fosse possibile ricostruire la entità e la consistenza dell’offerta. Tale circostanza peraltro non si è verificata. Pertanto l’unica sanzione concretamente applicabile alla fattispecie potrebbe essere quella prevista sempre dallo stesso art. 12 del capitolato secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto della documentazione inviata in modo irrituale e non tramite la piattaforma. Deve, peraltro, rilevarsi che, come dimostrato dalla controinteressata, il fascicolo n. 4 era sostanzialmente ininfluente ai fini dell’attribuzione del punteggio di gara.