26 maggio 2021 CDS. Non è necessaria una indicazione analitica delle singole voci di costo, ma è sufficiente una previsione generale dei costi complessivi, in quanto la stazione appaltante, nell’espletare la procedura di verifica di congruità, deve semplicemente valutare l’offerta nel suo complesso, al fine di saggiarne l’attendibilità e l’affidabilità, e non anche le sue singole componenti; d’altra parte, tale modus procedendi è perfettamente in linea con l’oggetto e la finalità del sub-procedimento in questione, da individuarsi nell’accertamento dell’affidabilità dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’affidamento, e non nella ricerca di eventuali inesattezze e/o di errori nelle singole voci che la compongono, che, difatti, ove ravvisati, sono del tutto irrilevanti, purché l’offerta sia valutata come attendibile.