15 febbraio TAR. Il parere reso dall’ANAC, ex art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 non è vincolante se le parti interessate «non abbiano previamente acconsentito ad attenersi a quanto da esso stabilito e non si siano vincolate alla sua osservanza». In particolare «l’ impugnabilità del parere è conseguenza naturale, sul piano costituzionale (art. 113 Cost.), del carattere decisorio e autoritativo della determinazione dell’Autorità: si tratta di atto che, per quanto a conseguenze sostanziali pre accettate dagli interessati, incide comunque su posizioni di interesse legittimo perché essi hanno comunque interesse all’esercizio legittimo di quel particolare potere amministrativo».