12 febbraio 2021. Il Consiglio di Stato – Sez.V con la sentenza n. 282/2021 è intervenuto in merito alla differenza tra proposte di migliorie e varianti all’interno dell’offerta tecnica, ammissibili le prime, non le seconde. Secondo la linea tracciata dal Giudice Amministrativo bisogna stabilire se gli interventi proposti dalla società che poi è risultata vincitrice del bando siano dei miglioramenti oppure sono da considerarsi come una variante. Le proposte migliorative infatti “consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste”. Ne consegue che se l’offerta contente una proposta migliorativa non stravolge il progetto esecutivo, la stessa va ritenuta ammissibile.

Consulta qui il CDS n.282/2021