25 gennaio 2021 TAR. La ripetizione dei servizi analoghi, ex art. 63, comma 5, D.Lgs n. 50/2016, impone che «la replica delle prestazioni avvenga sulla base del necessario progetto di gestione/organizzazione del servizio aggiudicato con la prima gara; l’art. 63, comma 5». Dunque, si impone che «”i servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto”, al solo scopo di delineare e rendere trasparenti le caratteristiche dei servizi che possano definirsi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante».