20 Novembre 2020 TAR. Non può essere considerata sufficiente ai fini dell’ammissione l’utilizzo della firma digitale nella sola precedente fase di accreditamento al portale telematico per l’ottenimento delle password di accesso; l’accesso al portale mediante semplice password con relativa compilazione dell’offerta, al di là del mancato completamento della prescritta procedura di presentazione dell’offerta stessa prevista dal disciplinare di gara, non può offrire le stesse garanzie, nei predetti termini di serietà, affidabilità e insostituibilità, assicurati da una proposta sottoscritta con la firma digitale.