18 Novembre 2020 TAR. Il soccorso istruttorio si sostanzia “… unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti“; viceversa , esso “…non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione…” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9). Diversamente opinando, infatti, si consentirebbe un’inammissibile modifica postuma dell’offerta, in violazione delle disposizioni contenute nella legge di gara e dei principi generali di autoresponsabilità e par condicio competitorum (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19 febbraio 2020, n. 806 e giurisprudenza ivi citata).