02 ottobre 2020 TAR. Nei contratti di appalto, l’applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro al personale dipendente rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, essendo sufficiente che «sia rispettata la coerenza del contratto nazionale applicato con l’oggetto dell’appalto posto in gara, secondo quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016»; dunque «non può reputarsi anomala un’offerta quando essa sia riconducibile al minor costo del lavoro per il contratto applicato dall’offerente al proprio personale, rispetto a quello applicato da altra impresa».


Consulta qui il Tar Calabria n. 1404/2020