28 luglio 2020 CDS. Il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche vadano escluse «solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta». Il Consiglio di Stato nella sentenza n.2851/2020, richiamando i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha altresì precisato che «tale incompletezza è sindacabile in sede giurisdizionale quando il relativo giudizio prescinda dall’esame di profili tecnico-discrezionali intrinseci al contenuto progettuale e riguardi invece difetti palesi che rendano la scelta tecnica abnorme o gravemente inadeguata, ovvero riguardi elementi specifici componenti l’offerta, autonomamente valutabili».