23 luglio 2020 CDS. Nella predisposizione della gara, la scelta relativa la suddivisione in lotti o meno dell’appalto costituisce «una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico». Il potere discrezionale dell’Amministrazione va limitato, in quanto «deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto» da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Ne deriva che non possa ritenersi preclusa a monte alla Stazione Appaltante «la possibilità di suddividere l’appalto in lotti di importo elevato ove tale scelta risponda all’esigenza di tutelare l’interesse pubblico».