16 luglio 2020 TARS. La totale mancanza della dichiarazione d’obbligo nei confronti della stazione appaltante comporta l’impossibilità di sanare l’omissione col soccorso istruttorio (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, V, n. 3506/2020), in quanto la carenza documentale non consente “di accertare, in sede di verifica della documentazione amministrativa, se l’ausiliaria” abbia “reso la dichiarazione di impegno verso la stazione appaltante e quale” sia “il suo contenuto, atteso che questo… non è desumibile ‘aliunde’, in specie dagli altri documenti prodotti per comprovare l’avvalimento”.