08 luglio 2020 TAR. Dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della Pubblica Amministrazione discende «il corollario dell’onere per l’Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell’agevolazione che deriva – sul fronte organizzativo interno – dalla gestione digitale dei flussi documentali». Invero detta utilità deve essere controbilanciata dalla «capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990)».