02 luglio 2020 TAR. È legittima l’aggiudicazione resa nei confronti della ditta che in sede di giustificazioni «ha apportato una lieve modifica all’ammontare del costo della manodopera» in quanto «non si configura la violazione del principio di immodificabilità delle offerte; e ciò sul rilievo che tale principio, sancito dall’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. si riferisce alle dichiarazioni negoziali di volontà e non alle mere dichiarazioni di scienza, quale è la indicazione (nell’ambito dell’offerta economica) del costo della manodopera, finalizzata alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali ex art. 97, co. 6, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.». Fermo restando «il limite della radicale modificazione della composizione dell’offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l’equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni, la lieve modifica, in sede di giustificazioni presentate nel procedimento di verifica dell’anomalia, del costo della manodopera indicato nell’offerta economica dell’aggiudicataria non concreta una modifica dell’offerta economica, poiché sia il costo originario che quello successivamente rettificato rispettano entrambi i minimi tabellari del costo della manodopera (…) e non risulta violata in tal modo la par condicio dei concorrenti».