29 giugno 2020 TAR. È rimessa all’autonomia organizzativa dell’imprenditore la scelta dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro di riferimento, purché lo stesso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto. Infatti, come stabilito dalla Corte di Giustizia U.E., Sez. IX, con sentenza 2.5.2019, n. 309/18, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.