8 giugno 2020 TAR. Il principio della immodificabilità dell’offerta economica sancito dall’art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. si riferisce – a ben vedere – alle dichiarazioni negoziali di volontà (nella specie, il ribasso offerto sull’importo a base d’asta, pari al 12,49%) e non alle mere dichiarazioni di scienza, quale è la indicazione (nell’ambito dell’offerta economica) del costo della manodopera, finalizzata alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 97, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm., “con il limite della radicale modificazione della composizione dell’offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l’equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni)” (T.A.R. Toscana, Sezione I, 30/08/2018, n. 1161); sicché, nel caso in questione, la lieve modifica, in sede di giustificazioni presentate nel procedimento di verifica dell’anomalia, del costo della manodopera indicato nell’offerta economica dell’aggiudicataria non concreta una modifica dell’offerta economica, poiché sia il costo originario che quello successivamente rettificato rispettano entrambi i minimi tabellari del costo della manodopera (non essendo ciò in contestazione) e non risulta violata in tal modo la par condicio dei concorrenti, rimanendo immutato il ribasso offerto del 12,49% sull’importo a base d’asta.