03 giugno 2020 CDS. L’art. 120, comma 2-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, disposizione vigente ratione temporis, è norma eccezionale e, come tale, necessariamente di stretta interpretazione (cfr. art. 14 preleggi).
Ne consegue che:
– il termine decadenziale per l’impugnazione introdotto da tale norma non può “scattare” nei casi in cui la violazione delle norme di azione insita nell’ammissione alla gara di un concorrente non emerga per tabulas dagli atti pubblicati dalla stazione appaltante nelle forme di legge, ma richieda all’interessato un comportamento attivo (in primis, la formulazione di un’istanza di accesso) teso ad acquisire ulteriori e più specifiche informazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8869; Sez. V, 18 marzo 2019 n. 1753);
– l’eventuale conoscenza aliunde delle ragioni che avrebbero dovuto condurre all’esclusione del concorrente non vale a far decorrere il cennato termine per l’impugnazione, e ciò sia perché la norma (in ossequio, peraltro, a ragioni di certezza del diritto) non dà rilievo alla conoscenza fattuale – come tale casuale, episodica ed occasionale – ma solo a quella riveniente dalla pubblicazione degli atti nelle forme di legge, sia, soprattutto, perché ciò che caratterizza e giustifica il decorso immediato del termine è l’evidenza della violazione delle norme di azione da parte dell’Amministrazione, che, a sua volta, richiede l’evidenza documentale, nelle forme di legge, delle concrete e specifiche valutazioni sottese all’ammissione del concorrente (cfr. la citata ordinanza della Corte di Giustizia UE del 14 febbraio 2019).