27 Settembre 2019 TAR. Attesa la particolare valenza pubblicistica dell’attività demandata alle SOA, va affermato che la certificazione rilasciata costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici” (articolo 60, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010), e, pertanto, non è consentita alla stazione appaltante alcuna valutazione di merito in ordine alla sussistenza o al permanere dei presupposti per il rilascio dell’attestazione stessa.
Consulta qui il TAR Lazio n.10673/2019