04 Luglio 2019 TAR. La valutazione della ”adeguatezza”, richiesta dalla lex specialis, dell’attività risultante dall’iscrizione al registro delle imprese a quella oggetto dell’appalto, pur non implicando una pedissequa corrispondenza tra dette attività, che restringerebbe ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti alla gara, postula in ogni caso che le prestazioni che compongono il servizio possano essere quantomeno ricondotte nell’ambito di un’unica prevalente attività, idonea appunto a ricomprenderle. In altri termini, qualora la descrizione dell’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato non contempli in modo espresso tutti i vari tipi di prestazione oggetto di appalto, queste ultime devono purtuttavia trovare congruenza contenutistica e riferimento in una attività che si connoti come principale rispetto alle altre prestazioni poste in gara, definibili come secondarie.