26 Giugno 2019 CDS. In presenza di DURC irregolare che non corrisponde alla reale situazione contributiva dell’operatore economico, e che abbia comportato l’adozione di un provvedimento espulsivo da parte della stazione appaltante, è consentita l’impugnazione delle determinazioni cui è giunta la stazione appaltante dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha la possibilità di compiere un accertamento puramente incidentale, ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. amm., sulla regolarità del rapporto previdenziale. Tuttavia, in capo all’operatore economico sussiste un onere di attivazione per ottenere la certificazione del credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni; certificazione che, accertando i caratteri del credito, è condizione per l’attestazione della regolarità contributiva e, quindi di un DURC per compensazione.