31 Maggio 2019 TAR. In una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, con la conseguenza che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.