29 Novembre 2018 TAR. “Nessun altro potere di conformare i requisiti di accesso all’avvalimento è riconosciuto alle Stazioni appaltanti, in aderenza all’orientamento giurisprudenziale che considera l’istituto come espressione del riconoscimento della più ampia libertà di auto organizzazione degli operatori economici”. Quindi è nulla la clausola del bando di gara che impone a pena di esclusione che, in caso di avvalimento, l’impresa ausiliata debba essere in possesso di propria attestazione SOA, dal momento che la disciplina dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non riconosce alcun potere alla stazione appaltante di introdurre condizioni limitative o, comunque, restrittive dell’avvalimento, tantomeno di sanzionarne la mancanza con l’immediata esclusione del concorrente.