28 Novembre 2018 CDS. Le Stazioni appaltanti qualora dimostrino con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o inaffidabilità, lo possono escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto. L’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice degli appalti non prevede alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali nel senso cioè che essi devono essersi verificati nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara e tale omissione è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante.