16 Ottobre 2018 CDS. La informativa interdittiva prefettizia antimafia «può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa ». Inoltre i tentativi d’infiltrazione mafiosa «possono essere desunti anche da una sentenza penale che, ancorché intervenuta tempo prima ed ancora oggetto d’impugnazione, ha condannato l’interessato per il delitto di usura di cui all’art. 644 c.p., atteso che ritenere che detta sentenza è irrilevante solo perché ha ad oggetto fatti risalenti nel tempo, significa introdurre un elemento della fattispecie — l’attualità del fatto di reato, oggetto di condanna — che non è previsto dalla disposizione, la quale si limita a prevedere che la condanna per uno dei delitti-spia, quale che sia il tempo in cui è intervenuta, debba essere presa in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell’informativa ».
Consulta qui il Cds n.5784/2018