24 Settembre 2018 – CDS. È legittima la valutazione della Commissione di gara, la quale ha ritenuto che «un Consorzio di imprese– qualificatosi mediante i requisiti delle consorziate designate quali esecutrici del servizio (e, dunque, non in proprio ex art. 47, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016) – sia incorso nella preclusione sancita dall’art. 47 co. 2, che (nella formulazione antecedente alla sua riscrittura in bonam partem operata con il correttivo di cui al d. lgs. n. 56/2017) limitava ai primi cinque anni di vita dell’ente la possibilità di cumulare in capo al Consorzio medesimo i requisiti delle consorziate esecutrici».
Consulta qui il Consiglio di Stato, sentenza n. 5427/2018