26 luglio 2018 – ANAC. L’ANAC ha stabilito che un’impresa che partecipa ad una gara, «non può esercitare la facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, ma sussiste, l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione», specialmente se «l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata»