29 Maggio – TAR. Nelle procedura di gara bandite per l’affidamento della refezione scolastica «la disponibilità del centro di cottura deve qualificarsi come un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, come peraltro condivisibilmente affermato dall’Anac alla luce dei principi di libera concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e parità di trattamento». Pertanto« la mancata dimostrazione del possesso di tale requisito non può costituire motivo di esclusione dalla gara».
Consulta qui il Tar Campania, sentenza n. 2043/2018