16 Maggio 2018 – MIT. È stato pubblicato nella GURI n. 111 di ieri 15/05/2018 il decreto del Ministro delle infrastrutture n.49/2018, in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, teso ad individuare le modalità e la tipologia di atti mediante i quali il direttore dei lavori deve effettuare le attività che gli sono affidate dall’articolo 101, comma 3, del Codice Appalti .
La nomina del D.L. viene disciplinata dall’art. 111, comma 1, del Dlgs n. 50/2016, secondo cui” la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata, nell’ordine, ad altre Pa, al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con gara secondo le disposizioni valide per gli affidamenti degli incarichi di progettazione.” Ina tal caso “ il conferimento dell’incarico deve avvenire dunque secondo le modalità indicate dall’articolo 31, comma 8”, salvo il ricorso all’affidamento diretto, se l’incarico è di importo pari o inferiore a 40 mila euro. In ogni caso, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, muniti dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Dlgs n. 50/2016, e dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
Il testo chiarisce che «il direttore dei lavori opera in completa autonomia rispetto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto, essendo questo il compito principale assegnatogli dell’articolo 101, comma 3 del Codice».
Infine, stessa autonomia è prevista per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nel caso in cui non coincida con la persona del direttore dei lavori