14 Maggio 2018 – CDS. Non ricorre alcuna incompatibilità tra le funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP) e quella di componente della commissione di gara. In tal senso «deponeva l’articolo 10, comma 2, dell’abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 per cui il RUP “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice…che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti”, per cui ben può svolgere, nella medesima procedura di gara, anche funzioni di componente del seggio di gara». Tale precetto è stato confermato «anche dal comma 4 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, per cui “… La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Quindi la nomina del RUP nella commissione di gara non pone ex ante una preclusione assoluta e di principio».