18 giugno 2021 CDS. Nelle gare di appalto, è legittima l‘esclusione dell’operatore che abbia presentato un’offerta tecnica in cui la relazione di calcolo sia priva di sottoscrizione da parte del professionista abilitato. Ne consegue che «l’incontestata omessa sottoscrizione da parte di professionista abilitato della relazione di calcolo contenuta nell’offerta tecnica, ne impone l’esclusione dalla procedura di gara in ragione della violazione della lex specialis». Infatti «qualora la relazione di calcolo (…) rappresenta elemento costitutivo dell’offerta tecnica, la sua mancata sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato si traduce nella mancanza di un suo elemento essenziale, costituendo la sottoscrizione un’imprescindibile garanzia a tutela della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte, in quanto comporta un’assunzione di responsabilità tecnica da parte del progettista». Tale aspetto, al contrario «non è ravvisabile nella sottoscrizione delle relazioni di calcolo da parte del legale rappresentante dell’impresa, seppure qualificata al rilascio delle relazioni di calcolo ex d.m. n. 37 del 2000, in quanto differente è il titolo speso sotto il profilo dello status professionale».