11 giugno 2021 TAR. Nelle gare di appalto «il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per far fronte agli obblighi imposti dalla normativa emergenziale previsto dall’art.8 co.4 del D.L. n.76/2020 trova applicazione solo “ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore” del Decreto Semplificazioni e non, all’ipotesi di solo aggiudicazione dei lavori». In particolare, in caso di mancata esecuzione dell’appalto «è onere del concorrente fornire elementi dettagliati da cui desumere, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, un peggioramento della propria condizione patrimoniale che, alterando il rapporto di proporzionalità tra le reciproche prestazioni, ha precluso l’esecuzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, non essendo, invece, sufficiente richiamare in maniera del tutto generica lo stato di emergenza sanitario».