09 maggio 2021 CDS. La legittima composizione della commissione giudicatrice presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto. Invero «il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere». Non è necessario, dunque, che «l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea”». Le competenze richieste sono «riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto».