11 maggio 2021 TAR. È nulla la nomina della Commissione di una gara, per violazione dell’art. 77 co. 4, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il Responsabile del Settore, una volta indetta la procedura e nominata la commissione di gara, si sia designato come presidente della stessa; ed infine, abbia disposto l’aggiudicazione. Infatti «con riguardo al regime di incompatibilità del cumulo delle funzioni di Dirigente e Presidente della Commissione di gara, il fondamento è di stretto diritto positivo, e va rinvenuto nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui esclude che i commissari possano avere svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».