04 maggio 2021 CDS. Il processo di verifica dell’anomalia non analizza le singole inesattezze dell’offerta economica presentata dal concorrente, ma mira «ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto». In particolare, il Consiglio di Stato con sentenza n. 3174 del 19/04/2021 ha precisato, richiamando il precedente orientamento (Cds n. 726/2019) che «la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo». Inoltre, in sede di verifica delle offerte anomale, l’esame dei i giustificativi prodotti dai concorrenti «rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione». Infatti, è acquisito il principio secondo cui il giudice amministrativo, sebbene non possa procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, può intervenire sulle valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria. Va infine ammesso che, in materia «la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa», disponendone quindi l’esclusione. Diversamente «nella ipotesi di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, incombe a chi lo contesta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (Cons. Stato, sez V, 27 settembre 2017 n. 4527), non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo».