21 aprile 2021 TAR. È legittima l’aggiudicazione di un appalto predisposta nei confronti dell’impresa concorrente che abbia presentato referenze bancarie, richieste dal bando a pena di esclusione, con «una data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara». Devono ritersi valide, sempre che dette referenze «siano comunque idonee a comprovare l’effettiva sussistenza del possesso, in capo al concorrente, del requisito di capacità economico-finanziaria». Infatti «l’obbligo di una certificazione probatoria del suddetto requisito, di data non successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, oltre a non essere previsto, nella specie, dal disciplinare di gara, non è neppure previsto dalla normativa in tema di contratti pubblici».

Consulta qui il TAR Puglia n.518/2021