26 febbraio 2021 CDS. Nelle procedure di gara vanno immediatamente impugnate, perché direttamente lesive «le sole previsioni attinenti i requisiti soggettivi di partecipazione (…) oppure quelle altre clausole che, benché non di carattere strettamente soggettivo, abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della gara oppure perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile, impongono condizioni negoziali eccessivamente onerose e non convenienti». Il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza n. 972 del 03/02/2021, ha ravvisato in queste ultime anche le clausole che violano i criteri ambientali. Nella fattispecie, le clausole del bando «si ponevano in contrasto con l’art. 34 del d.lgs. 50 del 2016 e con i criteri ambientali minimi applicabili in materia». In particolare, il Collegio ha precisato come la normativa di settore stabilisca «al comma 1 che “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, mentre al comma 2 prevede che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6”». Pertanto, la norma impone alle Stazioni appaltanti l’obbligo di perseguire “gli obiettivi ambientali” indicando quale strumento giuridico adeguato a tale fine «…l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”». I criteri ambientali minimi «individuati nel D.M. 7 marzo 2012, rappresentano invece gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi ambientali, tant’è che, secondo previsto dal secondo comma del predetto art. 34, essi e in particolare “i criteri premianti” sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”». Dette disposizioni «costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume plasticamente dal terzo comma dell’art. 34, il quale sancisce che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”».