24 febbraio 2021 TAR. La ripetizione dei servizi, ex art. 63, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, esige che «la replica delle prestazioni avvenga sulla base del necessario progetto di gestione/organizzazione del servizio aggiudicato con la prima gara». L’art. 63, comma 5 del codice subordina l’istituto della ripetizione del contratto al fatto che «i servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto”, al solo scopo di delineare e rendere trasparenti le caratteristiche dei servizi che possano definirsi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante». Dunque «il progetto base consiste, quindi, in uno strumento di raffronto utile a circoscrivere la riedizione del rapporto di appalto; di tal che, il ricorso alla ripetizione è inammissibile in mancanza dell’indefettibile presupposto applicativo della conformità dei nuovi servizi ad un progetto base».