08 febbraio 2021 TAR. L’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia aggiudicati al minor prezzo prevista dal DL Semplificazioni (Dl 76/2020 e legge di conversione 120/2020) non può essere applicata se non ve n’è traccia esplicita nella Lex Specialis. Ad avvalorare tale interpretazione è stato il TAR Puglia con la sentenza n. 113/2021. Secondo i giudici pugliesi la previsione emergenziale (articolo 1, comma 3, della legge 120/2020) sull’esclusione automatica non può ritenersi di obbligatoria applicazione e può essere applicata solo se la lettera di invito la preveda espressamente. La decisione ha una evidente conseguenza ovvero che la norma sull’esclusione automatica (avversata dall’Anac, in quanto in contrasto con il diritto comunitario, con il documento del 3 agosto di commento al Dl 76/2020), introdotta per velocizzare/semplificare lo svolgimento della procedura di gara e giungere quanto prima alla stipula del contratto non rappresenta un obbligo e il suo mancato, esplicito, richiamo nella legge di gara la rende inapplicabile.