20 gennaio 2021 TAR. A seguito dell‘aggiudicazione «la sopravvenuta carenza di copertura finanziaria rappresenta una valida ragione per disporre la revoca dell’affidamento di un appalto». Infatti «la valutazione dell’interesse pubblico consiste in un apprezzamento discrezionale non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non risulti viziato sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza».