12 gennaio 2021 TAR. La mancata iscrizione della decadenza dalla precedente aggiudicazione nel casellario informatico tenuto dall’ANAC non rende inutilizzabile l’informazione, in sé ed in via autonoma da parte della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V – 22/07/2019, n. 5171). E ciò in quanto la previsione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c bis) del D.Lgs 50/2016 costituisce norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione la cui rilevanza deve essere apprezzata caso per caso dalla Stazione appaltante (e non a priori dall’ANAC). Sul punto occorre anche aggiungere che secondo quanto recentemente stabilito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di stato nella sentenza n. 16 del 2020 può costituire fonte degli obblighi informativi rilevanti ai fini della ammissione alla gara anche la stessa lex specialis la quale nella specie chiedeva ai concorrenti di effettuare una dichiarazione omnicomprensiva di tutte le situazioni potenzialmente incidenti sul corretto svolgimento della procedura senza effettuare alcun filtro preventivo di rilevanza.