07 ottobre 2020 CDS. Nelle procedure di gare indette attraverso una piattaforma telematica, in caso di accertato malfunzionamento della stessa, la Stazione appaltante non può escludere il concorrente che non sia riuscito a caricare la propria offerta nei termini fissati dalla lex specialis. In particolare. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4811 del 29/07/2020 ha precisato che il Codice Appalti, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, ha aggiunto, il comma 5 bis all’art 79 che cita: «(…) la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione dell’offerte per il periodo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento […]». Inoltre «la pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara … nonché attraverso ogni altro strumento che la Stazione appaltante ritenga opportuno». Tale disciplina è applicabile «ogni qualvolta siano presenti malfunzionamenti anche se non comportanti un blocco “totale” del sistema informatico», ne deriva che “non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020). In ogni caso “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara».